Amministrazioni Condominiali MAURO PUGLISI

09124 Cagliari, Via Maddalena, 14
Tel: 070658017 Fax: 070682472
Cell: 331/4384869
mauro@amministrazionipbc.it

Facciata condominiale principale e secondaria, non c'è differenza

In tema di valutazione dell'alterazione del decoro architettonico dell'edificio, non c'è differenza tra incidenza del manufatto sulla facciata principale piuttosto che su una di quelle secondarie.

Questa, in un flash, la decisione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16258 pubblicata mediante deposito in cancelleria il 28 giugno 2017.

La pronuncia in esame merita attenzione anche perché ribadisce la posizione del Supremo Consesso sulla differenza aspetto architettonico e decoro architettonico dell'edificio.

In entrambi i casi, comunque, che si tratti di facciata principale o secondaria non v'è differenza.

Il caso: un condòmino sopraeleva la propria unità immobiliare erigendo nel proprio piano attico un vano destinato a cucina.

È bene tenere presente che – è sempre la Cassazione a dirlo (si veda su tutte Cass. SS.UU. 30 luglio 2007 n. 16764) – la sopraelevazione non consiste solamente in nuovi piani, ma anche semplicemente in nuovi vani.

La sentenza impugnata davanti alla Corte di legittimità aveva ordinato la demolizione del manufatto perché lesivo del decoro architettonico dell'edificio.

Da qui il ricorso per Cassazione; ricorso respinto e di conseguenza demolizione da eseguirsi. Vediamo perché.

In primi la Corte, nel solco del proprio consolidato orientamento, ha ribadito che l'aspetto architettonico, menzionato l'art. 1127, comma 3, c.c., quale uno tra gli elementi in grado di porre un limite alla realizzazione di sopraelevazioni, implica, una differente nozione rispetto a quella di decoro architettonico, contemplata dalle norme in cui esso è richiamato.

Non pregiudicare l'aspetto architettonico dell'edificio vuol dire eseguire una sopraelevazione che rispetti lo stile del fabbricato e non rappresenti una rilevante disarmonia facendo riferimento al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque.

Insomma ciò che è nuovo oltre a non deturpare l'estetica deve anche uniformarsi alle linee estetiche già presenti. Questa valutazione, specifica la Corte, deve essere fatta in sede di giudizio di merito e, ove adeguatamente motivata, non può essere oggetto di esame da parte dei giudici di legittimità.

Come dire: se i giudici di primo grado ed appello hanno ben spiegato perché la soprelevazione pregiudica l'aspetto architettonico, la storia si conclude lì.

Per il ricorrente, tuttavia, bisognava tenere in considerazione anche un altro aspetto: siccome la sua sopraelevazione non incideva sulla facciata principale, ciò sarebbe dovuto bastare per considerare l'opera legittima, quasi a dire che una violazione del prospetto principale non è tale nel caso d'insistenza dell'opera su facciate secondarie.

La Corte di Cassazione non s'è trovata d'accordo nemmeno su questo aspetto, affermando che “le facciate stanno ad indicare l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico.

La facciata rappresenta, quindi, l'immagine stessa dell'edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale rientrano, senza differenza, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile” (Cass. 28 giugno 2017, n. 16258).

 

Fonte:  www.condominioweb.com